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Nuova normativa sui “Pacchetti Turistici”: va bene, ma vigilare

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Gli aspetti esaminati nel corso di un Convegno organizzato da Fiavet Lazio

di  Antonio Castello

La preoccupazione è latente. Ne è convinto Ernesto Mazzi, Presidente di Fiavet Lazio, quando afferma che “occorre vigilare perché il suo recepimento salvaguardi la professione dell’Agente di Viaggi”. Ne è ancora più cosciente Federico Lucarelli, consulente legale dell’Associazione, quando sostiene che “l’articolazione della norma, pur essendo precisa e dettagliata, cela nel suo articolato alcuni aspetti che potrebbero dar luogo a difformità di applicazione da parte degli stati membri”. E’ quanto emerso nel corso del Convegno sulla nuova Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai Pacchetti Turistici ed ai Servizio Turistici collegati che modifica il Regolamento CE n. 2006/2004 e la Direttiva UE n. 2011/83 e che abroga la Direttiva CEE (Consiglio) 90/314.

La nuova disciplina approvata il 27 ottobre 2015 deve essere recepita dagli stati membri e quindi anche dall’Italia entro il 30 luglio 2018.confstampaFVTLazio16

Tanto per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco la direttiva comunitaria ha carattere imperativo e prevale sulla normativa nazionale difforme. Ciò significa che anche in presenza della mancata revisione della costituzione, le Regioni che continuano ad avere competenza esclusiva sul turismo, in questa materia non hanno alcuna voce.

Le finalità della nuova disciplina tendono ad un corretto funzionamento del mercato interno, ad una maggiore uniformità della normativa negli stati membri ed ad un ampliamento della protezione dei consumatori, ritenuti i soggetti deboli del rapporto. La prima e più importante novità concerne l’ambito di applicazione: non si applica al Businnes Travel (viaggi d’affari concordati sulla base di un accordo scritto); ai pacchetti con durata inferiore alle 24 ore (salvo quelli che prevedono il pernottamento); ai pacchetti no profit venduti per non più di due volte nel corso dell’anno. Viene riconosciuta in pratica l’occasionalità dell’organizzazione.

Circa la tipologia di prodotto, la normativa si applica ai prodotti turistici tradizionali, a quelli dinamici ovvero ai Click Through Services, acquistati cioè attraverso contratti distinti con singoli fornitori e i servizi turistici collegati che non costituiscono pacchetti turistici.

La direttiva contiene inoltre dei modelli allegati già predisposti che debbono solo essere compilati per espletare la loro efficacia. Viene eliminato in sostanza la possibilità di codicilli o frasi sibilline che ne potrebbero alterare il contenuto.

Un’altra importante novità riguarda il prezzo che deve essere comprensivo di tutto (tasse, diritti e costi aggiuntivi) che però possono anche aggiungersi successivamente ma sempre a vantaggio del consumatore. Anche la sua revisione è contemplata e diventa reciproca: può essere aumentato dell’8% (e non più del10% come previsto con la precedente normativa) e può essere diminuito in presenza di situazioni sorte successivamente all’acquisto del pacchetto (diminuzione di tasse aereoportuali, del prezzo del carburante, ecc).

Per quanto concerne le possibilità di annullamento per circostanze contingenti (conflitti, terrorismo, epidemie, ecc), il consumatore ha diritto di annullare la partenza senza il pagamento di alcun onere e se tali evenienze si dovessero verificare durante il viaggio, l’organizzazione ha il dovere di sostenere i costi aggiuntivi per un periodo non superiore ai tre giorni. E’, infine prevista, una responsabilità solidale nel senso che l’onere per l’inadempimento dei servizi spetta sempre all’organizzatore ma non esclude una corresponsabilità dell’agente di viaggio quanto possa essere dimostrato una colpa da parte di quest’ultima, ma non vengono minimamente coinvolti gli agenti intermedi, aspetto affatto trascurabile perché tale mancata previsione potrebbe mettere a rischio perfino il Fondo di Garanzia.

Sono questi i tratti salienti della riforma che, come visto, non ammorbidiscono le preoccupazioni degli addetti (“solo la messa a regime della normativa, come ha sostenuto Lucarelli, può definire la bontà della nuova legislazione”), Qualcosa però si muove e su questo sono tutti concordi.