Avv Federico Lucarelli: Fiavet crea una liberatoria precontrattuale nuova
La formula si adatta alle normative in atto a seguito della Pandemia dando garanzie all’agente e al consumatore
Fiavet tutela agenzie e viaggiatori. Al via, nelle agenzie Fiavet, un formato nuovo di liberatoria precontrattuale che rende il lavoro semplificato e garantisce la corretta informativa per i pacchetti venduti nell’era Covid.
In questo momento i clienti delle agenzie che partono per andare nei Paesi ancora sottoposti a divieti - per motivi consentiti di lavoro, salute, estrema necessità - possono sottoscrivere una informativa pre-contrattuale specifica ed integrativa di quella standard, prevista dal Codice del Turismo, usata fino ad oggi, prima del rischio pandemia. Il legale di Fiavet, Federico Lucarelli, ha messo a punto per le agenzie Fiavet una liberatoria per adempiere l’obbligo delle agenzie alla corretta informativa sulle misure Covid in atto per viaggiare, che esonera da responsabilità l’agente per tutti i casi in cui i viaggiatori dovessero contestare l’impossibilità di partire per limitazioni agli spostamenti verso alcuni Paesi (come oggi quelli dell’Elenco E dell’All. 20 del DPCM 14 gennaio 2021) o per obblighi sanitari (come la presentazione del tampone negativo).
Le liberatorie informative sono infatti due, una per i Paesi dove si viaggia solo per motivazioni tassative e con obblighi spesso di quarantena al ritorno, ed altra analoga liberatoria anche per quei Paesi dove si può viaggiare a tutti gli effetti, ma in cui vengono prese in considerazione le norme e i regimi di sicurezza che si devono affrontare fin dall’aeroporto di partenza (tamponi, certificazioni).
“In sostanza – spiega Lucarelli – la pandemia in atto obbliga l’agente ad innalzare il livello informativo del viaggiatore fin dalla fase antecedente alla sottoscrizione del contratto, rendendo il cliente edotto su quello che affronterà, senza soprese: le esenzioni e la profilassi sanitaria prevista sia in partenza, che al ritorno, nonché le ulteriori prescrizioni imposte quali misure anti-contagio del virus da Covid-19, derivanti dalla applicazione delle disposizioni in materia”.
Tuttavia “per completezza va evidenziato che l’adempimento della corretta informativa precontrattuale lascia impregiudicato il regime della responsabilità dell’organizzatore per la esecuzione del pacchetto, che vuol dire che l’organizzatore sarà responsabile per l’eventuale contagio del viaggiatore dal COVID solo se sia provato che ciò sia dipeso dai fornitori dei servizi turistici che non abbiano rispettato i protocolli anti-contagio, ma non in altre ipotesi accidentali nel corso del viaggio” conclude Lucarelli.